Crediti d'imposta per i consumi di energia elettrica


Crediti d’imposta energia

Al fine di contrastare gli aumenti dell’energia elettrica e del gas sono stati concessi alcuni crediti d’imposta per compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese.

Sono interessate alle agevolazioni non solo le c.d. imprese energivore e gasivore, ovvero quelle a maggior consumo di energia elettrica e gas, ma anche quelle non energivore e non gasivore. Di seguito sono descritti i crediti d’imposta concessi alle imprese non energivore, che si ritiene possano interessare la Vs. Società.

 Imprese non energivore

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energetica, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in percentuale sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

 In particolare, è stato concesso un credito d’imposta nella misura:

  • del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica per il secondo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 1° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% della media di quelli del 1° trim. 2019;
  • del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica per il terzo trimestre 2022, purché i costi della componente energetica del 2° trim 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30% della media di quelli del 2° trim. 2019.

 Si segnala che per i mesi di ottobre e novembre 2022 il credito d’imposta è stato esteso anche alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW; in tal caso si accede al bonus se il prezzo della componente energetica acquistata nel terzo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, è aumentato in media più del 30% per kWh rispetto allo stesso periodo del 2019.

 Per le suddette mensilità il credito è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (la misura è doppia rispetto all’agevolazione concessa per il trimestre luglio-settembre).

 

Caratteristiche e modalità di utilizzo

I crediti d’imposta in commento:

  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, c. 5, Tuir);
  • sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
  • sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 (articolo 17, D.Lgs 241/1997) entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, si segnala che, intervenendo sulla disciplina dettata dal “decreto Aiuti bis”, viene spostato alla stessa data del 31 marzo 2023 anche il termine ultimo per l’utilizzo dei bonus spettanti per il terzo trimestre, che la norma aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stato introdotto un nuovo adempimento comunicativo per i beneficiari dei crediti (compresi quelli relativi al terzo trimestre 2022), i quali, entro il 16 febbraio 2023, dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del bonus non ancora utilizzato, l’importo del credito maturato nel 2022. La stessa Agenzia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto ’“Aiuti ter”, dovrà definire, con apposito provvedimento, il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione;
  • non sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);
  • possono essere ceduti, soltanto per l’intero ammontare, ad altri soggetti, con possibilità, per questi ultimi, di due ulteriori cessioni, purché effettuate a favore di operatori “qualificati”, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a esercitare l’attività in Italia. I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli.

In caso di cessione del credito, l’impresa beneficiaria deve richiedere, ai soggetti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso all’agevolazione, mentre l’acquirente deve utilizzare l’importo in compensazione entro la stessa data limite del 31 marzo 2023. In ogni caso, per le cessioni di crediti, restano applicabili le disposizioni sui poteri di controllo e di recupero degli importi non spettanti conferiti all’Agenzia delle entrate (articolo 121, commi da 4 a 6, Dl 34/2020) e la disciplina dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi (articolo 122-bis, Dl 34/2020) che, tra l’altro, consente alla stessa Agenzia, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta cessione, di sospenderne gli effetti per un massimo di trenta giorni, laddove riscontri profili di rischio in merito alla sua regolarità.

 Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta spettanti, mediante Modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, sono stati istituiti i codici tributo riportati nella tabella che segue.

 

Codice tributo

Descrizione

6963

Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) art. 3 del decreto-legge 21 Marzo 2022, n. 21

6970

Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 Agosto 2022, n. 115 

6985

Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (Ottobre e Novembre 2022) art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 Settembre 2022, n. 144 

 

I nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario” del modello, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

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